Art. 19
In vigore dal 2 nov 1948
Nella prima applicazione del presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'attuale direttrice incaricata della scuola di danza assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di direttrice di ruolo dell'Accademia di danza ed è inquadrata al posto di grado 5°, gruppo A della annessa tabella organica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-19