Art. 19

In vigore dal 2 nov 1948
Nella prima applicazione del presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'attuale direttrice incaricata della scuola di danza assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di direttrice di ruolo dell'Accademia di danza ed è inquadrata al posto di grado 5°, gruppo A della annessa tabella organica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo