Art. 20

In vigore dal 2 nov 1948
Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1943 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 93. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-20

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