Art. 14

In vigore dal 2 nov 1948
Le tasse scolastiche del corso normale dell'Accademia, nazionale di danza e del relativo corso di perfezionamento saranno determinate con legge a parte. Esse saranno versate all'Erario secondo le norme vigenti per gli Istituti di istruzione artistica. L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i corsi normali è regolato dalle norme vigenti in materia. Gli allievi di nazionalità straniera sono tenuti al pagamento delle tasse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-14

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