Art. 10
In vigore dal 17 feb 1951
Per le spese di fitto dei locali, arredamento, illuminazione, riscaldamento, posta, telefono, cancelleria, personale di servizio e giornaliero e servizi vari, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, viene assegnato all'Accademia di danza un contributo annuo di lire 1.500.000.
Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero di quindici, complessivamente per i tre anni di corso, per ciascun esercizio finanziario, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto con apposite sovvenzioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-10