Art. 7

In vigore dal 6 giu 1982
Le cattedre e i ruoli organici del personale insegnante sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro. Le nomine sono conferite mediante concorso per titoli e per esami consistenti in una prova teorica, secondo le norme da stabilirsi con regolamento. Gli insegnanti conseguono la nomina definitiva dopo un triennio di prova. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MAGGIO 1982, N. 270. Per gli altri insegnamenti e per l'ufficio di pianista accompagnatore si provvederà con comandi o incarichi conferiti dal Ministero per la pubblica istruzione e retribuiti secondo le norme stabilite per gli Istituti d'istruzione musicale, la cui spesa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo alle retribuzioni per supplenze e incarichi di insegnamento artistico. Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia, dell'arte sono equiparati al grado 8°, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado 9°....

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-7

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