Art. 4
In vigore dal 17 feb 1951
Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Accademia.
Il Consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo non oltre il 15 giugno di ogni anno.
L'anno finanziario dell'Accademia decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Il Consiglio d'amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo non oltre il 30 settembre.
I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Il consuntivo sarà trasmesso, per competenza, alla Corte dei conti, tramite la Ragioneria centrale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-4