Art. 1

In vigore dal 2 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . La Scuola di danza in Roma assume la denominazione di "Accademia nazionale di danza" ed ha autonomia didattica ed amministrativa. Essa comprende un corso normale di otto anni per alunne, con il fine di formare danzatrici, ed un corso di perfezionamento della durata di tre anni per alunni di ambo i sessi, per la formazione di solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo