Art. 13

In vigore dal 2 nov 1948
Spetta al Ministro per la pubblica istruzione stabilire gli orari dei corsi, i programmi degli esami che occorre superare per l'ammissione all'Accademia nonché di quelli finali del corso normale e del corso di perfezionamento a norma delle disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo