Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 2 nov 1948
Spetta al Ministro per la pubblica istruzione stabilire gli orari dei corsi, i programmi degli esami che occorre superare per l'ammissione all'Accademia nonché di quelli finali del corso normale e del corso di perfezionamento a norma delle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-13