Art. 12
12 / 22In vigore dal 2 nov 1948
È fatto obbligo a tutte le allieve dei corsi normali dell'Accademia nazionale di danza di frequentare scuole medie inferiori o superiori.
Le giovanette che già frequentano scuole pubbliche o pareggiate, o che studiano privatamente possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° a seconda degli anni di scuola media già superati.
Presso tali scuole esse saranno esentate dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
Presso l'Accademia nazionale di danza, vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni).
Inferiore (3 anni)
tecnica della danza.
Medio (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
solfeggio;
storia dell'arte, 5° e 6° anno;
storia della musica, 5° e 6° anno.
Superiore (2 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
solfeggio.
Corso di perfezionamento (tre anni).
Tecnica della danza.
Composizione della danza.
Teoria della danza.
Storia dell'arte.
Storia della musica.
Storia della danza e del costume.
Pianoforte (facoltativo).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1236#art-12