Art. 30

Ricorribilità delle sentenze. Difetto di motivazione

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto è disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. "Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. "Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa. "Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia". L'art. 361 del codice di procedura civile è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-30

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