Art. 30
Ricorribilità delle sentenze. Difetto di motivazione
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto è disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
"Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
"Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.
"Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia".
L'art. 361 del codice di procedura civile è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-30