Art. 34
Piccola espropriazione mobiliare
In vigore dal 1 gen 1949
Al testo dell'art. 525 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui sul comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529".
Al testo dell'art. 530 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
"Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà, a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-34