Art. 38
Data di attuazione e delega al Governo per le norme complementari
In vigore dal 1 gen 1949
Il presente decreto legislativo avrà esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.
Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni complementari, transitorie e d'attuazione del presente decreto legislativo, nonché quelle di coordinamento col codice di procedura civile e con le altre leggi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 130. - FRASCA
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