Art. 37

Abrogazione di norme incompatibili

In vigore dal 1 gen 1949
Oltre i casi di abrogazione espressamente dichiarata negli articoli precedenti sono abrogate altresì le disposizioni del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e delle relative norme di attuazione approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che siano incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.
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