Art. 31

Sospensione dell'esecuzione

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 373 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza, non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. "L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata personalmente o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immiediata sospensione dell'esecuzione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-31

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