Art. 26
Improcedibilità dell'appello
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio:
1) Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce benché si sia anteriormente costituito.
Tuttavia, qualora risulta o appare probabile l'esistenza di un impedimento dell'appellante, l'istruttore può, con ordinanza non impugnabile, rinviare la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'appello è dichiarato improcedibile.
2) Se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, per giustificati motivi, gli conceda una dilazione, rinviando l'udienza".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-26