Art. 23

Procedimento davanti al pretore e al conciliatore

In vigore dal 1 gen 1949
Nel testo del terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile le parole "di cui all'art. 166" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 163-bis". Il quarto comma dello stesso art. 313 è abrogato. Al testo dell'art. 317 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 178 del codice di procedura civile".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-23

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