Art. 20
Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 308 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 secondo e terzo comma".
Il testo dell'art. 309 è sostituito dal seguente:
"Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.
181".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-20