Art. 20 · Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza

Art. 20

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Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 308 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 secondo e terzo comma". Il testo dell'art. 309 è sostituito dal seguente: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-20