Art. 18
Esecuzione provvisoria
In vigore dal 1 gen 1949
Al testo dell'art. 282 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
"Le pronuncie del collegio che, senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono provvisoriamente esecutive di diritto".
L'art. 284 del codice di procedura civile è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-18