Art. 18 · Esecuzione provvisoria

Art. 18

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Esecuzione provvisoria

In vigore dal 1 gen 1949
Al testo dell'art. 282 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Le pronuncie del collegio che, senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono provvisoriamente esecutive di diritto". L'art. 284 del codice di procedura civile è abrogato.
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