Art. 14

Rimessione al collegio

In vigore dal 1 gen 1949
Nel testo del primo e secondo comma dell'art. 189 del codice di procedura civile le parole "casi dell'art. 187 secondo e terzo comma" sono sostituite dalle parole "casi dell'art. 178 terzo comma e dell'art. 187 secondo e terzo comma".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-14

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