Art. 13
Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-13