Art. 8
Ordinanze del giudice istruttore
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del secondo comma dell'art. 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non è revocabile se non sull'accordo di tutte".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-8