Art. 3

Procura al difensore

In vigore dal 1 gen 1949
Al testo dell'art. 125 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-3

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