Art. 6
Nullità della citazione
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del primo comma dell'art. 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-6