Art. 17
Ulteriore istruzione della causa
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 280 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma, dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-17