Art. 17 · Ulteriore istruzione della causa

Art. 17

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Ulteriore istruzione della causa

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 280 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma, dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-17