Art. 25

Eccezioni e prove nuove in appello

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del secondo comma dell'art. 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-25

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