Art. 27

Provvedimenti dell'istruttore d'appello

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del secondo comma dell'art. 350 è sostituito dal seguente: "Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187 terzo comma". Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 350 sono soppresse le parole "nei casi ivi previsti". Il quarto comma dell'art. 351 è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo