Art. 27
Provvedimenti dell'istruttore d'appello
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del secondo comma dell'art. 350 è sostituito dal seguente:
"Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187 terzo comma".
Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 350 sono soppresse le parole "nei casi ivi previsti".
Il quarto comma dell'art. 351 è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-27