Art. 28
Rimessione al primo giudice
In vigore dal 1 gen 1949
Nel testo del primo comma dell'art. 353 del codice di procedura civile dopo le parole "la giurisdizione negata dal primo giudice" sono aggiunte le parole "ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio".
Nel testo del primo comma dell'art. 354 del codice di procedura civile tra le parole "il giudice d'appello" e quelle "non può rimettere" sono inserite le parole "anche se dispone mezzi di prova".
L'art. 356 del codice di procedura civile è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-28