Art. 6

In vigore dal 14 giu 1948
La erogazione dei contributi di cui all' e della trattenuta di cui all', la riscossione e la distribuzione dei maggiori prezzi di cui all' e le ritenute di cui all' sono effettuate dall'Ente nazionale serico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo