Art. 2

In vigore dal 14 giu 1948
La corresponsione dei contributi che per le vendite avvenute competono totalmente o parzialmente agli industriali filandieri, ai sensi del terzo comma dell'arti colo precedente, è condizionata all'acquisto da parte di ciascun industriale dell'intera quota di bozzoli che gli verrà attribuita in base al piano di distribuzione di cui all', n. 1, del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-2

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