Art. 8

In vigore dal 14 giu 1948
La Commissione di cui all'articolo precedente: 1) predispone il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute; 2) dà pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto; 3) esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto; 4) esprime il parere sull'erogazione, del fondo di cui all' del presente decreto. Il piano di distribuzione di cui al n. 1 è approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio. Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori di bozzoli e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-8

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