Art. 8
8 / 12In vigore dal 14 giu 1948
La Commissione di cui all'articolo precedente:
1) predispone il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute;
2) dà pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto;
3) esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto;
4) esprime il parere sull'erogazione, del fondo di cui all' del presente decreto.
Il piano di distribuzione di cui al n. 1 è approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.
Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori di bozzoli e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-8