Art. 5

In vigore dal 14 giu 1948
Agli effetti dell'articolo precedente tutte le vendite all'interno e per esportazione di seta tratta greggia semplice ed addoppiata, oppure semplice torta, ed addoppiata torta, filati di doppio compresi, debbono essere denunciate all'Ente nazionale serico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-5

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