Art. 10
In vigore dal 17 apr 1951
È istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalità della presente legge.
Il fondo è costituito:
1) con un contributo degli industriali filandieri di L. 15 per ogni chilogrammo di bozzoli mercantili acquistati, base dieci per uno, peso a fresco, di produzione 1947.
Tale contributo sarà versate alla consegna del prodotto per le partite non ancora ritirate alla data di pubblicazione del presente decreto; mentre per quelle ritirate anteriormente è ritenuto sulle somme spettanti all'industriale filandiere ai sensi del terzo comma dell' e in ogni caso in misura non superiore al loro ammontare.
Restano esclusi dalla ritenuta suddetta i quantitativi di bozzoli corrispondenti alle partite di seta che risultano già prodotte e vendute all'entrata in vigore del presente decreto;
2) con la quota del 10% sugli eventuali sopraprezzi di cui al secondo comma dell' del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-10