Art. 1

In vigore dal 20 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il parere della Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro, per il bilancio, per il commercio con l'estero e per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . È corrisposto a carico dello Stato, sui bozzoli prodotti nella campagna 1947, un contributo non superiore a L. 100 per ogni chilogrammo a fresco. Per le partite dei detti bozzoli non ancora venduti, l'intero contributo è corrisposto ai produttori, per tramite delle organizzazioni di raccolta e degli istituti di credito che hanno finanziato l'ammasso. Per le partite dei detti bozzoli che siano stati venduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo per le partite cedute ad un prezzo non superiore a L. 150 al chilogrammo a fresco, base dieci per uno, spetta per intero ai produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 150, ma non superiore alle L. 250, va ripartito tra il produttore venditore, al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed il prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il residuo; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 250 l'intero contributo spetta all'industriale acquirente. Per le partite di bozzoli bianchi e bibianchi i prezzi base indicati nel comma precedente si intendono aumentati di L. 50 al chilogrammo. Sono inoltre rimborsate, a carico dello Stato, L. 40 per chilogrammo a fresco, a compenso globale delle spese di raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 ottobre 1950, n. 1124 ha disposto (con l'art. 1) che "E' determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."
  • Il D.P.R. 10 dicembre 1954, n. 1408 ha disposto (con l'art. 1) che "E' determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-1

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Art. 1 Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947. — Testo vigente | Portale Normativo