Art. 9
In vigore dal 14 giu 1948
In seno alla Commissione di cui all' è costituito con lo stesso decreto che istituisce la Commissione, un comitato composto dei membri indicati ai numeri 3, 4, 9 e 10 e da uno dei due membri indicati rispettivamente ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo. Fa parte del Comitato suddetto anche un rappresentante degli industriali tessitori serici nominato con lo stesso decreto.
Il Comitato suddetto studia i sistemi più idonei per incrementare il consumo della seta e provvede alla loro attuazione con il fondo di cui all'articolo successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-9