Art. 13
In vigore dal 12 giu 2026
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013
1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno di cui all', comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, è interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all', comma 9-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all', comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonchè, per le notizie relative ai minori, allo status dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia:
a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorità di verifica a fini di contrasto di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonchè, fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell', comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):
1) le autorità designate a fini di contrasto di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
2) le unità operative di cui all', paragrafo 3, del medesimo regolamento;
b) sono stabilite, in attuazione dell' del regolamento (UE) 2024/1358, le modalità di accesso e consultazione, nonchè, in attuazione degli dello stesso regolamento, le modalità di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;
c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:
1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonchè del relativo piano di sicurezza;
2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;
3) le procedure di registrazione e documentazione;
d) sono disciplinate le modalità tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b).
4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-13