Art. 5
In vigore dal 12 giu 2026
Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;
b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-5