Art. 9
In vigore dal 12 giu 2026
Art. 9
Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè la prestazione sia compiuta posteriormente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-9