Art. 4
In vigore dal 12 giu 2026
Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti
1. Fermo quanto previsto dall', comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell', comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso è prorogato fino a tale data.
2. All', del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianità nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Storico versioni
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