Art. 3
In vigore dal 12 giu 2026
Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia
1. All', comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027».
2. All', comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-3