Art. 2

In vigore dal 12 giu 2026
Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato 1. All'articolo 132 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.». 2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.». 3. Per le misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.»; b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole «senza ritardo» sono soppresse; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.»; e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. 3.02. Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento; c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento; d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»; f) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell', comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria.»; g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime». 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo