Art. 7
In vigore dal 12 giu 2026
Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-7