Art. 16

In vigore dal 12 giu 2026
Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione 1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all', comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all', commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonchè l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall', comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo. 4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all', comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all', comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017. 6. Si applicano le disposizioni dettate dagli del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo. 7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile. 8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo. 9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede: a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all', comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia; b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
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