Art. 18

In vigore dal 12 giu 2026
Disposizioni finanziarie 1. Fermo restando quanto previsto agli , comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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