Art. 7
AbrogatoIn vigore dal 23 mar 1978 al 19 mag 1978
Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-7