Art. 7

Abrogato
In vigore dal 23 mar 1978 al 19 mag 1978
Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-7

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Art. 7 Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati. — Testo vigente | Portale Normativo