Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 20 mag 1978
Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere ((immediatamente annotata nel registro di cui al terzo comma e)) confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-7